CAMPEGGIO CLUB VICENZA
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- STATUTO DEL CLUB -
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Parte prima: Premessa Generale.-
Art.1 Campeggio Club Vicenza (CCV)
Art.2 Scopi.
Art.3 Autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale Il CCV ha patrimonio proprio e gode d’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa. Art.4 Patto Federale Il CCV per quanto attiene al campeggio, accetta lo statuto ed i regolamenti della Confedercampeggio, in ogni parte e ad ogni effetto, e s’impegna ad osservarli. Art.5 Prima disposizione Le cariche negli organi sociali sono a titolo gratuito e coloro che le occupano devono tutelare l’interesse del CCV
Art.6 Seconda disposizione Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile.
Parte Seconda Organizzazione generale del C.C.V.
Art.7 Soci. Possono divenire soci del CCV tutti coloro che ne facciano richiesta che praticano il campeggio nelle varie specialità e che godano di buona reputazione. Art.8 Organi sociali Sono Organi del club:
Art.9 Assemblea dei Soci L’Assemblea dei soci è Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria
Art.10 Il Consiglio Direttivo (CD) 1) Il CD è composto da 11 membri, il numero è proposto, ad ogni rinnovo, dal cd uscente e stabilito dall’Assemblea 2) I membri del CD sono eletti dall’assemblea a scrutinio segreto e rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti. 3) Il CD elegge fra i propri membri un Presidente ed uno o due Vicepresidenti 4) Il Presidente nomina un segretario 5) Il CD è l’organo d’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea 6) il CD in particolare:
7) Il CD è convocato dal Presidente; per la validità della riunione occorre la maggioranza dei componenti. 8) I membri del CD, possono essere eletti anche per "referendum", a mezzo schede elettorali vidimate dalla commissione verifica poteri, contenenti la lista dei candidati e inviate ad ogni socio a mezzo posta almeno 30 giorni prima dell’assemblea. 9) Non sono ammesse deleghe.
Art.11 Il Presidente
Art.12 Il Comitato Esecutivo (CE)
più anziano d’età Art.13 Il segretario
Art.14 Commissioni e comitati. Per il più efficace conseguimento degli scopi sociali il CD può istituire Commissioni e comitati di cui nomina i membri. Le commissioni e i comitati hanno funzioni consultive e di proposta al Presidente per l’esame e lo studio delle questioni demandate alla rispettiva competenza. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento interno. Art.15 Il Collegio dei Revisori.
Art.16 Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto. Dura in carica come il CD e decade con questo. I membri effettivi nominano fra loro un Presidente e possono essere rieletti. Art.17 Il Patrimonio I beni mobili ed immobili di cui l’Associazione sia proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni, nonché tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, costituiscono il patrimonio Art.18 Le Entrate
Art.19 I Bilanci I bilanci preventivi e i conti consuntivi sono presentati dal CD al collegio dei Revisori dei conti e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea. Art.20 Regolamento interno Per quanto non previsto dallo statuto il CD può predisporre un regolamento interno per il funzionamento dei servizi dell’Associazione. Art.21 Modifiche allo Statuto E del Regolamento interno
Art.22 Presidente onorario e Soci onorari.
Art.23 Scioglimento e liquidazione
Art.24 Entrata in Vigore Il presente Statuto che sostituisce quello approvato a Vicenza il 17 gennaio 1957, entra in vigore 15 giorni dopo l’approvazione della prima Assemblea utile.
Regolamento interno del C.C.V. Premessa generale: Art.1 Cura sul proprio territorio gli interessi generali del campeggio, nelle sue varie forme e segue l’azione di tutti gli enti che si occupano di campeggio e di tempo libero e dei problemi connessi. Art.2 Promuove l’educazione morale, spirituale e l’istruzione tecnica dei campeggiatori, nonché fornisce l’assistenza turistica sportiva ai campeggiatori mediante l’esplicazione del campeggio sia estivo sia invernale, l’organizzazione d’escursioni collettive, di raduni, di viaggi e mette a disposizione dei soci opportuno materiale. Art.3 Promuove lo sviluppo della fotografia e della cinematografia campeggistica, artistica e naturalistica. Art.4 Promuove ogni sorta di studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti al campeggio, la natura ed il tempo libero. Art.5 Concorre con qualunque forma di cooperazione con società, enti, privati, nonché in proprio all’esecuzione d’opere, alla stampa di pubblicazioni e al compimento di studi che abbiano attinenza con gli scopi sociali. Art.6 Rilascia documenti di campeggio nazionali ed internazionali. Art.7 Si vale di tutti quegli altri mezzi collettivi, oppure individuali che possono promuovere, facilitare ed estendere lo studio e la conoscenza del campeggio e di tutti i problemi ad esso inerenti. Art.8 Promuove fra i soci l’associazionismo collettivo ricreativo, ludico e culturale ed anche l’aspetto agonistico ed ausiliario d’attività sportive. Art.9 Promuove una sezione viaggi, che può trasformarsi in agenzia. Art.10 Realizza un suo giornale, organo di stampa ufficiale del Club. Art.11 Promuove concorsi per il raggiungimento degli scopi statutari. Parte prima. L’Assemblea Art.12 L’Assemblea ha tutti i poteri per il conseguimento degli scopi sociali. E’ presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa ad apertura dei lavori. Art.13 Ogni socio in regola con il versamento della quota sociale ha diritto al voto; un socio può essere rappresentato da un altro socio per delega. Art.14 L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in sede ordinaria per:
Art.15
Art.16 L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso esposto nell’albo sociale e/o pubblicato nel proprio organo di stampa. L’avviso deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, il mese il giorno l’ora ed il luogo della riunione in prima convocazione, ed in mancanza del numero legale, il giorno il mese l'ora ed il luogo della seduta in seconda convocazione; quest’ultima deve essere almeno un’ora dopo quella fissata per la prima. Art.17 L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Art.18 L’assemblea può essere tenuta anche per " referendum", in tal caso è da considerarsi in seconda convocazione ed i risultati saranno esaminati da un’apposita commissione formata da almeno tre membri, nominati nel proprio seno da una riunione congiunta dei collegi dei revisori dei conti e dei probiviri. Art.19 L’assemblea prima di insediare il seggio elettorale nomina fra i presenti la commissione verifica poteri e tre scrutatori. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art.20 Il CD è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a 11 Art.21 Il numero dei consiglieri viene proposto all’Assemblea per l’approvazione dal CD uscente prima dell’insediamento della commissione elettorale. Art.22 L’elezione dei componenti del CD può avvenire anche per " referendum" a mezzo servizio postale, in tal caso:
Art.23 Il CD nella sua prima riunione nomina il presidente del Club, il o i vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere ed assegna gli incarichi agli altri consiglieri. Art.24 Il CD si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno stabilito dal CD stesso senza necessità di convocazione scritta, per lo svolgimento dei lavori normali. Art.25 Il Presidente può convocare il CD al di fuori della ritualità ogni qual volta lo ritenga opportuno con convocazione scritta, verbale o telefonica almeno 10 giorni prima della riunione specificando l’O.d.g. dei lavori. Art.26 Il CD può essere convocato anche da un consigliere che abbia l’appoggio di almeno la metà del consiglio stesso. Art.27 I componenti del CD che non possono partecipare ai lavori, sono invitati per correttezza ad avvisarne il Presidente o il segretario od un altro componente del consiglio. Art.28 Il consigliere che immotivatamente rimane assente per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti. Art.29 Il CD all’unanimità può portare modifiche al regolamento interno ed anche predisporne uno nuovo che verrà sottoposto per la ratifica all’assemblea dei soci. IL PRESIDENTE Art.30 Il Presidente è il legale rappresentante del CCV, può compiere tutti gli atti, non espressamente riservati ad altri organi, per il raggiungimento degli scopi statutari. Art.31 Conferisce deleghe al o ai vicepresidenti per lo svolgimento di particolari mansioni o per intrattenere contatti particolari. Art.32 Istituisce commissioni di lavoro Art.33 Il Presidente disgiuntamente dal Tesoriere, firma i documenti per i prelievi dai fondi depositati presso l’istituto di credito od il conto corrente postale fino all’ammontare di lire 5.000.000 euro 2582,285; oltre tale somma opera congiuntamente con il Tesoriere. IL VICEPRESIDENTE Art.34 In assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vicepresidente più anziano di età. Art.35 Qualora in possesso di una delega del Presidente, il vice presidente opera liberamente nell’area di lavoro assegnatali. Art.36 Relaziona sul proprio operato direttamente al Presidente. IL SEGRETARIO Art.37 Il segretario cura l’attività degli organi sociali in particolare:
IL TESORIERE Art.38 Art.39
Art.40 Il voto in Assemblea spetta a:
Art.41 Il CCV tiene un libro cassa, un libro soci, un libro verbali dell’assemblea il libro verbali del CD. Art.42 Di ogni seduta del CD, dell’assemblea ordinaria e di quella straordinaria viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Art.43 Il capitale liquido è depositato presso uno o più istituti di credito, è aperto anche un conto corrente postale. Art.44 Le spese sostenute dai membri del CD, del collegio dei Probiviri, dal collegio dei Revisori dei conti, oltreché dal segretario e dai membri delle commissioni e comitati, a causa di un compito affidato o per necessità di ufficio, sono rimborsati su documenti giustificativi o su presentazione di una nota spese firmata. Art.45
PARTE SECONDA Art.1 Il tesoriere sottopone al CD per l’approvazione il conto consuntivo corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. Art.2 L’Assemblea esamina una relazione del Presidente prima dell’approvazione del bilancio preventivo, che conterrà un programma di attività, e prima dell’approvazione del conto consuntivo, che conterrà lo stato patrimoniale. Art.3 L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ora della convocazione sia in prima che in seconda convocazione. Art.4 Il CD si riunirà almeno 10 giorni prima della spedizione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea al fine di esaminare ed aggiungere argomenti all’O.d.g. per l’Assemblea. Art.5 Il segretario cura la preparazione dell’Assemblea. Art.6 L’Assemblea nomina la commissione verifica poteri (due membri) e tre scrutatori. Art.7 Nel caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, gli scrutatori dopo lo scrutinio, comunicano il risultato al presidente dell’Assemblea, che ne da immediata notizia ai presenti ed insedia il nuovo CD. Art.8 Il nuovo CD se è presente la maggioranza si riunisce subito per l’elezione fra i suoi membri del Presidente. Art.9 I membri del CD che non saranno presenti al momento della proclamazione del risultato delle elezioni dovranno essere notiziati a mezzo posta entro 10 giorni. Art.10 Il CD è convocato con avviso scritto da spedirsi almeno 10 giorni prima della data della seduta. Art.11 Le nomine del segretario e del tesoriere avverranno su proposta del Presidente. Art.12 In caso di dimissioni o cessazione di un membro del CD subentrerà il primo dei non eletti. Art.13 Il presidente del collegio dei revisori dei conti sarà invitato alle sedute del CD |